Note Legali


UTILIZZI IMPROPRI

Gli utilizzi impropri di alcuni prodotti presentati violano la legge del 8-4-74  n. 98; art. 615 bis, 617, 617 bis, c.p.; articolo 226 bis c.p.p sulla riservatezza della vita privata e intercettazioni delle comunicazioni.

Pertanto  Tecnospy  DECLINA OGNI RESPONSABILITA'  SULL'USO ILLECITO DI QUESTE APPARECCHIATURE.

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COSA DICE LA LEGGE

Art. 614. Violazione di domicilio

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29] (2).
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].
La pena è da uno a cinque anni [c.p. 32; c.p.p. 50], e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [c.p. 392], o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato [Cost. 14; c.p. 585] (3).

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(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia). Aumenti di pena sono previsti, anche, dall'art. 1, L. 25 marzo 1985, n. 107, sulla repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette. La cognizione per questo reato appartiene al pretore, anche, nell'ipotesi di violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale; secondo quanto dispone l'art. 31, ultimo comma c.p.p.
(2) Comma così modificato dal comma 24 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.
(3) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.
(4) A norma dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale non puo' essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi e' motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa.


 Art. 615 bis. Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato”.

Art. 617. Cognizione, interruzione o impedimento illecito di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d’investigatore privato (1).

(1)Articolo così sostituito dalla L. 8 agosto 1974, n. 98.


Art.617 bis. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

(1)Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni (2).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (3).

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
(2) Viene perseguita la mera messa in opera di tali strumenti, non essendo quindi richiesto che questi vengano poi effettivamente utilizzati.
(3) Si tratta di una circostanza aggravante e non quindi di reato proprio, dal momento che il fatto considerato reato è il medesimo di cui al comma primo di tale articolo.

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EX ART 28 T.U.L.P.S.

La vendita di alcuni  prodotti è regolamentata dall'Art.28 T.U.L.P.S., che impone la presentazione del tesserino che attesti l'appartenenza alle Forze dell'Ordine o Forze Armate.

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SPRAY DIFESA PERSONALE - DECRETO 12 MAGGIO 2011, N. 103

Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. (11G0142) Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8-7-2011. Testo in vigore dal: 9-1-2012

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

| Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale;
| Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito denominato T.U.L.P.S.;
| Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione del menzionato Testo Unico, di seguito denominato Regolamento di esecuzione;
| Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
| Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose|, e successive modificazioni;
| Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi| e successive modificazioni;
| Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo;
| Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
| Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica|, ed in particolare l'articolo 3, comma 32, ai sensi del quale e' prevista l'emanazione da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un regolamento con il quale vengano stabilite le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona;
| Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
| Visto l'articolo 2, comma 1, numero 13), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato|;
| Acquisiti i pareri della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 15 settembre e del 20 ottobre 2009;
| Visti i pareri dell'Istituto superiore di Sanita' del 20 e 26 aprile 2010;
| Data informazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, recepita dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di modifica della legge 21 giugno 1986, n. 317;
| Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 27 gennaio 2011;
| Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.

2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.

Art. 2
1. Sui prodotti di cui all'articolo 1 importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:
a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16.

2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare:
a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore;
b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantita' di miscela e tutte le sue componenti;
c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti e' consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumita';
d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza «irritante».

3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti.

4. Per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la sicurezza degli stessi prodotti.

Art. 3
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme precedentemente vigenti. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 maggio 2011

Scarica qui il "Regolamento Strumenti Autodifesa"
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